Più di sei mesi per emettere un verdetto. O un non verdetto. Questo il tempo impiegato dalla FIV per annullare la decisione del Comitato delle Proteste della Roma Giraglia sulla squalifica di Carlo Potestà e sentenziare che il giudice di primo grado ha sbagliato, "trascurando di approfondire l’esame degli elementi indiziari acquisiti, pur essendo disponibile una più completa e dettagliata documentazione probatoria".
Si ricomincia da capo, quindi, e per un cavillo che è sostanzialmente giustissimo, ma che nella pratica rimette in alto mare tante cose, oltre le barche della Roma-Giraglia.
Carlo Potestà ha perfettamente ragione e quindi si andrà ad un nuovo processo, ma con quali giudici? La sentenza dispone la riapertura dell’udienza e quindi che riprenda dal punto in cui si era arrivati con gli stessi giudici? In questo caso sappiamo cosa farà Potestà: non si presenterà. O almeno così ha scritto:” Non considero competenti e terzi gli stessi giudici del CdP, quindi parteciperò all'udienza solo se saranno nominati altri giudici pur con la presenza del CdP”.
Siamo certi solo di una cosa: comunque finirà, finirà male. E non sarà nemmeno una scintilla che farà scattare un approfondimento sulle regole di regata e su nuovi ed efficaci controlli. Carlo Podestà aveva già vinto la "Roma per 1" con i motori piombati e con una scia di polemiche che è poi esplosa alla Roma-Giraglia, cosa di cui lo stesso Carlo si doleva in banchina prima della partenza.
Noi preferiamo l'assoluzione, soluzione sportivamente auspicabile, con scuse, terzo tempo con birre per tutti e un vaffa ai tribunali che nello sport non dovrebbero nemmeno esistere. In alternativa anche la condanna, se qualcuno potrà provare senza ombra di dubbio che è stato acceso un motore. Ma non una sentenza che lasci dubbi.
Per uscirne fuori esiste un solo sistema sicuro, affidabile e giuridicamente testato nella sua estrema efficacia e semplicità da molti ordinamenti giuridici. L’Ordalia! Quella prevista nel diritto babilonese ed in particolare nel Codice di Hammurabi, sembra però un po’ troppo cruenta ai giorni nostri, così come non potrebbe essere praticabile quella etrusca, pur se competente per territorio. Legare Carlo in un sacco insieme a un gallo, un serpente, una capra e gettarli in acqua non si può. La LAV non lo permetterebbe.
Si può invece ricorrere al duello, anch’esso previsto nell’ordalia e facilmente attuabile. Spade? Bastoni? Pistole? No, solamente vela. Metteteli tutti sulle loro barchette con a bordo un controllore nominato dalla controparte o dalla FIV. Che facciano la loro regata fino alla Giraglia e ritorno e che vinca il migliore.
Solo in quel caso sapremo, senza ombra di dubbio, qual è la verità. Le sane regole di una volta sono sempre le migliori e se deve essere Santa Inquisizione, che lo sia fino in fondo.
Di seguito c’è la sentenza della Corte di Appello che andrebbe letta per capire fino in fondo quello che è accaduto e farsi un'opinione. Oppure attendete l’Ordalia.
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APPELLO 20/2014 REGATA ROMA GIRAGLIONE 2014 CIRCOLO NAUTICO RIVA di TRAIANO – CIVITAVECCHIA ITA 16124 c/ ITA 86, ITA 45045, ITA 16917, ITA 84
Regole 2, 42.1, 63.6, 63.3(a), 70.1(a) del Regolamento di regata ISAF.
Una barca può essere penalizzata per violazione dei principi riconosciuti di sportività e correttezza soltanto se ne risulta chiaramente la violazione. Una barca deve gareggiare utilizzando solo il vento e l’acqua per aumentare, mantenere o ridurre la propria velocità, senza ricorre a mezzi di propulsione non consentiti.
Non è ammissibile in sede di appello la produzione e l’esame delle prove, riservate giudice di primo grado, che ha l’esclusiva competenza e responsabilità nell’accertamento dei fatti. Il Comitato delle proteste deve ricevere le deposizioni delle parti presenti all’udienza e dei loro testimoni, e le altre prove che ritiene necessarie.
Le parti di un’udienza, o un rappresentante per ciascuna di esse, hanno il diritto di essere presenti all’assunzione di tutte le prove durante tutta l’udienza.
LA GIURIA D’APPELLO
composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ha pronunciato la seguente
decisione
ITA 16124 Phantomas propone appello contro la decisione del CdP della Regata Giraglione che all’esito della discussione riunita dei casi 2-3-4-5 ha squalificato ITA 16124 per aver usato il motore, violando la regola 2 RRS.
I predetti casi erano relativi a quattro distinte proteste presentate contro ITA 16124 da ITA 86 Patricia II, ITA 45045, ITA 16917 Eco 40 e ITA 84 Calaluna, con le quali tutti protestanti lamentavano che l’imbarcazione avesse utilizzato il motore in varie parti della regata ed in particolare nella notte tra il 26 e il 27 giugno tra la Giraglia e l’Elba. Negli atti trasmessi manca la protesta del caso 3 di Ita 45045 che non era presente in udienza. L’appellante sostiene che la protesta era stata ritirata circostanza che il Presidente nelle sue osservazioni nega sia mai avvenuta e anzi dichiara che questa protesta è stata valutata come particolarmente attendibile perché relativa a un concorrente in classe diversa da quella del protestato e quindi disinteressato.
La decisione del C.d.P. è basata sui seguenti fatti accertati: “16124 ha seguito rotte diverse dalle altre barche con tratti quasi rettilinei, dove gli altri hanno bordeggiato, anche se con la stessa direzione ed intensità del vento.
Questi accertamenti sono stati effettuati esaminando i tracciati delle barche e le carte metereologiche.
Le anomalie delle rotte di 16124 sono: al passaggio dalla Giraglia al ritorno tra l’Elba ed il Giglio.
Senza ragionevole dubbio 16124 ha usato il motore”
Sulla base di questi fatti accertati il CdP ha concluso che ITA 16124 avendo usato il motore in più tratti ha violato la regola 2 RRS e l’ha squalificato dalla regata nella quale l’imbarcazione era arrivata prima del suo raggruppamento. E’ innanzitutto da rilevare che manca nella decisione impugnata il richiamo alla regola 42.1 RRS, che costituisce la regola base infranta con l’utilizzo di mezzi di propulsione non consentiti.
L’appello formula in particolare contestazioni sull’accertamento dei fatti ed allega documenti e foto nuovi rispetto a quelli discussi in udienza per sollecitare nella sostanza un nuovo accertamento dei fatti da parte della Giuria d’appello.
Va in primo luogo chiarito che, in base alla regola 70.1(a) RRS, una parte di un’udienza può appellare una decisione di un Comitato delle proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati.
Pertanto i motivi dedotti, nella parte in cui rimettono in discussione i contenuti delle proteste ed i fatti accertati, sono inammissibili, in quanto la produzione e l’esame delle prove sono riservati al giudice di primo grado, che ha l’esclusiva competenza e responsabilità nell’accertamento dei fatti.
Sotto altro profilo l’appellante lamenta una circostanza rientrante nella cognizione del giudice di appello in quanto integra un vizio procedurale della discussione della protesta, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Sostiene infatti l’appellante che il CdP alla fine della discussione abbia esaminato senza la presenza delle parti per un lungo periodo, circa tre ore dalle ore 12.45 alle ore 15.45 del 29.6, il file con i rilevamenti completi delle barche partecipanti che era stato richiesto dal Circolo Organizzatore alla società che aveva reso il servizio per la regata.
La circostanza di fatto denunciata, cioè l’esame da parte del CdP senza la presenza delle parti, è espressamente confermata dal Presidente del CdP nelle sue osservazioni, proprio in risposta allo specifico punto dell’appello, nelle quali precisa che il file gli è stato consegnato con una pennetta usb quando lo stesso CdP era impegnato già nella fase di decisione senza la presenza delle parti. Peraltro lo stesso Presidente del CdP rileva che lo stesso file si è subito rivelato inutile perché troppo complessa la sua lettura e trasposizione sulla carta poiché testualmente così precisa “sono circa 200 punti per barca, per 20 barche circa 400 punti in totale. Anche prendendo in considerazione quattro o cinque barche, solo nella zona dell’Elba ci sarebbero voluti un paio di giorni almeno per trasferirli sulla carta nautica e calcolare le velocità, comunque molto approssimative”.
Continua poi lo stesso Presidente “Inoltre il CdP non ha mai preso in considerazione solo le velocità, perché anche solo mezzo nodo in più, ed un angolo di bolina più stretto di quanto realmente possibile, possono far acquisire vantaggi notevoli in poche miglia, utilizzando però il motore ....
Quello che il CdP ha considerato nell’accertamento dei fatti sono le accelerazioni notturne improvvise senza vento, le rotte dirette incompatibili con le considerazioni meteo e con quelle di tutte le altre barche, tutte cose che hanno convinto il CdP che Fantomas usava il motore. L’accertamento dei fatti è durato quasi tre ore, con sospensione dell’udienza, proprio perché il CdP ha voluto approfondire al massimo l’esame delle prove, per non lasciare alcun dubbio e prendere una giusta decisione ...”.
Quanto all’irrilevanza del file pervenuto dopo la chiusura dell’udienza depongono in senso contrario sia il contenuto dei fatti accertati, dove in assenza di un riscontro diretto dell’effettivo uso del motore da parte del protestato, il CdP ha presunto tale circostanza proprio sulla base delle risultanze dei tracciati delle barche, sia in particolare quanto dallo stesso Presidente indicato nella parte finale delle sue osservazioni:” Infine una nota: l’appellante chiede la riforma della decisione del CdP, ed in subordine una consulenza di un perito informativo per l’esame delle tracce.
Ebbene, questa consulenza c’è già stata durante l’accertamento dei fatti, durato quasi tre ore, perché l’UdR ... che avevo chiamato a far parte del CdP, è appunto un perito informatico della ...., il suo aiuto è stato prezioso per l’esame di tutte le informazioni deducibili dalle tracce GPS. ” Ciò premesso, sia l’esame del file con i tracciati completi sia la prospettata “consulenza” del componente del CdP esperto di informatica, sono adempimenti relativi alla istruttoria della protesta da svolgersi nel contraddittorio delle parti e non a quella successiva di valutazione dei elementi di prova acquisiti al fine dell’accertamento dei fatti che il CdP compie senza la presenza delle parti. Infatti, la regola 63.3(a) RRS sancisce il diritto delle parti di un’udienza di essere presenti all’assunzione di tutte le prove durante tutta l’udienza. Tale diritto si riferisce appunto ad ogni attività istruttoria (“the right to be present throughout the hearing of all the evidence”) e non è limitato alle sole “deposizioni dei testimoni” (come indicato nella traduzione italiana del Regolamento di regata). Il CdP avrebbe dovuto quindi consentire anche alle parti dell’udienza non solo l’esame del nuovo materiale probatorio disponibile, ma anche le eventuali conseguenti istanze e interrogazioni rispetto alla “consulenza” informatica, così come nel caso del componente del CdP che svolge le funzioni di testimone, con l’obbligo quindi di essere sentito alla presenza delle parti prescritto dalla regola 63.6 RRS. E’ opportuno infine sottolineare che l’applicazione della regola 2 RRS “corretto navigare” presuppone che i principi di sportività e correttezza siano “chiaramente” violati, per cui l’inflizione del DNE quale penalità maggiormente afflittiva deve essere sorretta da un pieno convincimento del Comitato delle proteste in ordine alla responsabilità del concorrente. In tale prospettiva va letta la regola 63.6 RRS che impone come dovere del Comitato delle proteste l’assunzione non solo delle deposizioni delle parti presenti all’udienza e dei loro testimoni, ma anche “delle altre prove che ritiene necessarie”. Orbene, per poter ritenere “chiaramente” violata la regola 2 RRS, è senz’altro da escludere che un’istruttoria sia considerata completa ed esauriente se il giudice di primo grado trascura di approfondire l’esame degli elementi indiziari acquisiti, pur essendo disponibile una più completa e dettagliata documentazione probatoria.
P.Q.M. la Giuria d’appello, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello in esame, annulla la decisione impugnata, disponendo la riapertura dell’udienza per un approfondito accertamento dei fatti nel corretto contraddittorio delle parti della stessa udienza. Così deciso in Genova in data 20 dicembre 2014
f.to Eugenio torre, Presidente Giuria d’Appello copia conforme all’originale
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